AGGIORNAMENTO SUL PUBBLICO SPETTACOLO
L’art. 7, comma sexies della L. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022 ha esteso la vigenza delle disposizioni dell’art. 38 bis del D.L. 76/2020, in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo con non più di 1.000 spettatori.
Gli organizzatori di spettacoli che comprendono attività culturali come il teatro, la musica, la danza e il musical o le proiezioni cinematografiche, i quali si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 (non più le 23.00) e destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, potranno assolvere le disposizioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (R.D. 773/1931, TULPS) presentando una SCIA corredata dalla necessaria documentazione tecnica, prodotta da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri.